Testo della norma
Comma Unico: Validità
È **valida** la disposizione testamentaria che lascia all’**arbitrio di un terzo** la determinazione della **qualità** o della **quantità** di una **prestazione dipendente dal legato**, anche se non ne sono determinati i limiti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende ai legati lo stesso principio già visto per la quota ereditaria, quando la determinazione della prestazione è affidata a un terzo.
Contenuto
Anche per il legato, la determinazione dell'oggetto o della prestazione dovuta, se rimessa a un terzo, deve avvenire secondo equo apprezzamento e non secondo il suo mero arbitrio, pena la nullità della disposizione.
Profili applicativi
L'applicazione del medesimo criterio ai legati garantisce coerenza sistematica: sia per l'istituzione di erede sia per l'attribuzione di un legato, la legge non tollera che il contenuto della disposizione dipenda dalla libera e insindacabile volontà di un terzo estraneo al testamento.
In sintesi
Anche la determinazione della prestazione di un legato affidata a un terzo deve seguire un criterio di equo apprezzamento, non il mero arbitrio.