Art. 632 C.C. – Determinazione rimessa all’arbitrio del terzo di una prestazione dipendente dal legato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Validità

È **valida** la disposizione testamentaria che lascia all’**arbitrio di un terzo** la determinazione della **qualità** o della **quantità** di una **prestazione dipendente dal legato**, anche se non ne sono determinati i limiti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende ai legati lo stesso principio già visto per la quota ereditaria, quando la determinazione della prestazione è affidata a un terzo.

Contenuto

Anche per il legato, la determinazione dell'oggetto o della prestazione dovuta, se rimessa a un terzo, deve avvenire secondo equo apprezzamento e non secondo il suo mero arbitrio, pena la nullità della disposizione.

Profili applicativi

L'applicazione del medesimo criterio ai legati garantisce coerenza sistematica: sia per l'istituzione di erede sia per l'attribuzione di un legato, la legge non tollera che il contenuto della disposizione dipenda dalla libera e insindacabile volontà di un terzo estraneo al testamento.

In sintesi

Anche la determinazione della prestazione di un legato affidata a un terzo deve seguire un criterio di equo apprezzamento, non il mero arbitrio.