Testo della norma
Comma Unico: Ammissibilità
Le disposizioni a titolo universale (istituzione di erede) o a titolo particolare (legato) possono essere sottoposte a **condizione sospensiva** o a **condizione risolutiva**.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Apre la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionate, ammettendo l'apposizione di condizioni secondo le regole generali.
Contenuto
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, secondo le regole generali che disciplinano le condizioni nei negozi giuridici, salve le disposizioni particolari che la legge prevede specificamente in materia successoria.
Profili applicativi
L'ammissibilità delle condizioni consente al testatore di articolare la propria volontà in modo più sofisticato, subordinando l'efficacia di una disposizione al verificarsi o al non verificarsi di un evento futuro e incerto, entro i limiti posti dalle norme successive.
In sintesi
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, secondo le regole generali.