Art. 633 C.C. – Condizione sospensiva o risolutiva

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Ammissibilità

Le disposizioni a titolo universale (istituzione di erede) o a titolo particolare (legato) possono essere sottoposte a **condizione sospensiva** o a **condizione risolutiva**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionate, ammettendo l'apposizione di condizioni secondo le regole generali.

Contenuto

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, secondo le regole generali che disciplinano le condizioni nei negozi giuridici, salve le disposizioni particolari che la legge prevede specificamente in materia successoria.

Profili applicativi

L'ammissibilità delle condizioni consente al testatore di articolare la propria volontà in modo più sofisticato, subordinando l'efficacia di una disposizione al verificarsi o al non verificarsi di un evento futuro e incerto, entro i limiti posti dalle norme successive.

In sintesi

Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, secondo le regole generali.