Art. 634 C.C. – Condizioni impossibili o illecite

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Regola Sabiniana (Vitiatur sed non vitiat)

Nelle disposizioni testamentarie, si considerano **non apposte** le condizioni:

  1. **Impossibili** (dal punto di vista fisico o giuridico);
  2. **Illecite** (contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Limita la libertà del testatore nell'apporre condizioni, escludendo quelle irrealizzabili o contrarie all'ordinamento.

Contenuto

Le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume si considerano non apposte, salvo che costituiscano l'unico motivo determinante della disposizione, nel qual caso l'intera disposizione è nulla.

Profili applicativi

La regola generale, che elimina la sola condizione lasciando ferma la disposizione, cede il passo alla nullità totale quando la condizione illecita o impossibile non è un elemento accessorio ma la ragione stessa per cui il testatore ha voluto disporre.

In sintesi

Le condizioni impossibili o illecite si considerano di regola non apposte, salvo che siano state l'unico motivo della disposizione, nel qual caso questa è nulla.