Testo della norma
Comma Unico: Regola Sabiniana (Vitiatur sed non vitiat)
Nelle disposizioni testamentarie, si considerano **non apposte** le condizioni:
- **Impossibili** (dal punto di vista fisico o giuridico);
- **Illecite** (contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Limita la libertà del testatore nell'apporre condizioni, escludendo quelle irrealizzabili o contrarie all'ordinamento.
Contenuto
Le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume si considerano non apposte, salvo che costituiscano l'unico motivo determinante della disposizione, nel qual caso l'intera disposizione è nulla.
Profili applicativi
La regola generale, che elimina la sola condizione lasciando ferma la disposizione, cede il passo alla nullità totale quando la condizione illecita o impossibile non è un elemento accessorio ma la ragione stessa per cui il testatore ha voluto disporre.
In sintesi
Le condizioni impossibili o illecite si considerano di regola non apposte, salvo che siano state l'unico motivo della disposizione, nel qual caso questa è nulla.