Art. 635 C.C. – Condizione di reciprocità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Nullità

È **nulla** la disposizione a titolo universale o particolare (erede o legato) fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento della persona che è beneficiata (**condizione di reciprocità**).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vieta al testatore di condizionare la propria liberalità a una prestazione di segno contrario da parte del beneficiario.

Contenuto

È nulla la condizione con cui il testatore subordina l'efficacia della propria disposizione a una corrispondente disposizione che il beneficiario dovrebbe compiere a favore del testatore stesso o di un terzo.

Profili applicativi

Il divieto impedisce che il testamento, atto essenzialmente unilaterale e gratuito, venga trasformato in uno scambio condizionato di prestazioni, snaturando la natura di liberalità propria delle disposizioni testamentarie.

In sintesi

Il testatore non può subordinare la propria disposizione a una prestazione di corrispettivo da parte del beneficiario.