Art. 636 C.C. – Condizione di non sposarsi o di non fare testamento

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Condizione di non sposarsi

È considerata **non apposta** la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (se il legatario era vedovo) e quella che vieta al beneficiario di fare o non fare testamento.

Comma 2: Deroga (Legato di usufrutto/uso/abitazione)

Tuttavia, è **valida** la condizione risolutiva per la durata del celibato o della vedovanza (cioè fino a che il beneficiario non si sposi) nel caso di **legato di usufrutto, uso, abitazione o pensione**, o di altra prestazione periodica.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela la libertà personale del beneficiario rispetto a condizioni che ne comprimerebbero scelte fondamentali della vita privata.

Contenuto

Si considera non apposta la condizione che vieta al beneficiario di contrarre matrimonio, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge; analogamente, si considera non apposta la condizione che vieta al beneficiario di fare testamento.

Profili applicativi

Il divieto tutela scelte fondamentali della persona, come il matrimonio o la libertà di disporre delle proprie sostanze per testamento, sottraendole al condizionamento economico che una simile clausola testamentaria potrebbe altrimenti esercitare.

In sintesi

Le condizioni che vietano al beneficiario di sposarsi o di fare testamento si considerano non apposte, salvo eccezioni di legge.