Art. 637 C.C. – Termine all’istituzione di erede

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Nullità

Si considera **non apposto** un termine (iniziale o finale) all’istituzione di erede.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce la sorte di un termine, iniziale o finale, apposto all'istituzione di erede, escludendone la compatibilità con la qualità ereditaria.

Contenuto

Si considera non apposto il termine, iniziale o finale, eventualmente apposto all'istituzione di erede, che diventa quindi pura e semplice; resta invece ferma la possibilità di apporre un termine ai legati, la cui natura è compatibile con una simile limitazione temporale.

Profili applicativi

La differenza di trattamento tra istituzione di erede e legato riflette la diversa natura delle due attribuzioni: la qualità di erede, che comporta la successione nell'intero patrimonio o in una sua quota, mal si concilia con un'efficacia limitata nel tempo.

In sintesi

Il termine apposto all'istituzione di erede si considera non apposto; resta invece ammesso per i legati.