Testo della norma
Comma Unico: Nullità
Si considera **non apposto** un termine (iniziale o finale) all’istituzione di erede.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Comma Unico: Nullità
Si considera **non apposto** un termine (iniziale o finale) all’istituzione di erede.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce la sorte di un termine, iniziale o finale, apposto all'istituzione di erede, escludendone la compatibilità con la qualità ereditaria.
Contenuto
Si considera non apposto il termine, iniziale o finale, eventualmente apposto all'istituzione di erede, che diventa quindi pura e semplice; resta invece ferma la possibilità di apporre un termine ai legati, la cui natura è compatibile con una simile limitazione temporale.
Profili applicativi
La differenza di trattamento tra istituzione di erede e legato riflette la diversa natura delle due attribuzioni: la qualità di erede, che comporta la successione nell'intero patrimonio o in una sua quota, mal si concilia con un'efficacia limitata nel tempo.
In sintesi
Il termine apposto all'istituzione di erede si considera non apposto; resta invece ammesso per i legati.