Art. 638 C.C. – Condizione sospensiva potestativa

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cauzione (Garanzia)

Se per effetto della condizione sospensiva l’istituzione di erede o il legato tardano ad avere effetto, l’autorità giudiziaria, qualora non sia stato diversamente disposto, può imporre all’erede o al legatario che sarebbe chiamato in mancanza della condizione, di prestare **idonea cauzione** a favore di colui al quale l’eredità o il legato dovrebbero devolversi qualora la condizione si avverasse.

Comma 2: Caso particolare

Il comma 1 si applica anche quando la condizione sospensiva è **potestativa** (dipendente dalla volontà dell’erede/legatario) e il termine per l’adempimento non è stabilito. Il terzo interessato può ricorrere al giudice per fissare un termine.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Il legato è la disposizione testamentaria a titolo particolare con cui il testatore attribuisce determinati beni o diritti a uno o più soggetti (legatari) senza che questi assumano la qualità di eredi. A differenza dell'istituzione ereditaria, il legato attribuisce vantaggi specifici senza far partecipare il legatario all'universalità del patrimonio e senza gravarlo dei debiti ereditari.

Contenuto

Il legato si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione, senza necessità di accettazione (art. 649 c.c.); il legatario può però rinunciarvi. L'oggetto del legato può essere: un bene determinato (legato di specie); una somma di denaro; un diritto reale; un credito; una prestazione periodica; la remissione di un debito del legatario verso il testatore. Il legato grava sull'erede (o su altro legatario, se il testatore così stabilisce) che è tenuto a consegnare il bene al legatario; se l'erede non adempie, il legatario può agire in giudizio con l'azione di adempimento del legato.

Profili applicativi

La distinzione tra legato e istituzione ereditaria ha rilevanza pratica fondamentale: l'erede risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti (ultra vires hereditatis), salvo il beneficio d'inventario; il legatario non risponde mai dei debiti ereditari. Il legato è soggetto alla riduzione per reintegrazione della legittima (art. 554 c.c.) se eccede la quota disponibile. Le clausole di prelazione, di sostituzione e di accrescimento possono modificare o integrare la disciplina del legato in caso di rinuncia, premoritura o inefficacia.

In sintesi

L'art. 638 c.c. disciplina il legato come disposizione a titolo particolare con cui il testatore attribuisce beni o diritti determinati al legatario, il quale li acquista automaticamente alla morte del testatore senza assumere la qualità di erede né rispondere dei debiti ereditari.