Art. 640 C.C. – Retroattività della condizione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio generale

L’avveramento della condizione (sospensiva o risolutiva) ha **effetto retroattivo**, ma sono salvi gli effetti dell’adempimento dell’onere da parte dell’erede.

Comma 2: Frutti

Se la condizione è risolutiva, l’erede o il legatario a cui è stata imposta la condizione **non deve restituire i frutti** se non dal giorno in cui la condizione si è avverata.

Comma 3: Legato e Condizione Sospensiva

Se la condizione è sospensiva, l’erede, nel caso in cui la condizione si avvera, **non è obbligato a prestare i frutti** dei beni legati se non dal giorno in cui la condizione si è avverata.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua il momento da cui decorrono gli effetti dell'avveramento della condizione, in mancanza di diversa volontà del testatore.

Contenuto

Se non risulta una diversa volontà del testatore, l'avveramento della condizione produce effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, come se la disposizione fosse stata, fin dall'origine, pura e semplice oppure priva di efficacia, a seconda del tipo di condizione.

Profili applicativi

La retroattività assicura coerenza tra gli effetti della condizione e il momento in cui, giuridicamente, si apre la successione, evitando incertezze sul periodo intermedio compreso tra la morte del testatore e l'avveramento dell'evento dedotto in condizione.

In sintesi

L'avveramento della condizione retroagisce, salvo diversa volontà del testatore, al momento dell'apertura della successione.