Testo della norma
Comma 1: Principio generale
L’avveramento della condizione (sospensiva o risolutiva) ha **effetto retroattivo**, ma sono salvi gli effetti dell’adempimento dell’onere da parte dell’erede.
Comma 2: Frutti
Se la condizione è risolutiva, l’erede o il legatario a cui è stata imposta la condizione **non deve restituire i frutti** se non dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Comma 3: Legato e Condizione Sospensiva
Se la condizione è sospensiva, l’erede, nel caso in cui la condizione si avvera, **non è obbligato a prestare i frutti** dei beni legati se non dal giorno in cui la condizione si è avverata.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua il momento da cui decorrono gli effetti dell'avveramento della condizione, in mancanza di diversa volontà del testatore.
Contenuto
Se non risulta una diversa volontà del testatore, l'avveramento della condizione produce effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, come se la disposizione fosse stata, fin dall'origine, pura e semplice oppure priva di efficacia, a seconda del tipo di condizione.
Profili applicativi
La retroattività assicura coerenza tra gli effetti della condizione e il momento in cui, giuridicamente, si apre la successione, evitando incertezze sul periodo intermedio compreso tra la morte del testatore e l'avveramento dell'evento dedotto in condizione.
In sintesi
L'avveramento della condizione retroagisce, salvo diversa volontà del testatore, al momento dell'apertura della successione.