Art. 641 C.C. – Amministrazione in caso di condizione sospensiva

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Amministrazione e Pendenza

Se l’istituzione di erede è sottoposta a **condizione sospensiva**, l’amministrazione dell’eredità spetta alla persona che sarebbe chiamata a succedere se la condizione non si avverasse (detta **chiamato sotto condizione mancante**), la quale deve prestare cauzione (Art. 638 C.C.).

Comma 2: Legato Sospensivo

In caso di **legato sottoposto a condizione sospensiva**, l’onerato (chi è tenuto alla prestazione) è tenuto all’amministrazione della cosa legata ed è soggetto all’obbligo di prestare cauzione.

Comma 3: Esecutore Testamentario

Sono sempre salvi i poteri di amministrazione conferiti dal testatore all’**esecutore testamentario** (Art. 703 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua chi amministra i beni oggetto di una disposizione condizionata durante il periodo di incertezza in cui la condizione sospensiva non si è ancora verificata.

Contenuto

Finché pende la condizione sospensiva, l'amministrazione dell'eredità o del legato spetta a chi ne sarebbe stato chiamato in mancanza della disposizione condizionata, o alle persone specificamente indicate dalla legge, salvo diversa disposizione del testatore.

Profili applicativi

La regola evita un vuoto gestionale nel periodo di pendenza della condizione, individuando comunque un soggetto responsabile della conservazione e amministrazione dei beni fino a quando non si chiarisca se la disposizione produrrà o meno effetto.

In sintesi

In pendenza della condizione sospensiva, l'amministrazione dei beni spetta a chi sarebbe stato chiamato in mancanza della condizione, salvo diversa volontà del testatore.