Testo della norma
Comma 1: Azione di Adempimento
L’adempimento dell’onere (o modo) può essere domandato da chiunque vi abbia **interesse**.
Comma 2: Risoluzione
Nel caso di inadempimento, l’autorità giudiziaria può pronunciare la **risoluzione della disposizione testamentaria** (perdita dell’eredità o del legato) solo se:
- La risoluzione è stata **espressamente prevista** dal testatore;
- L’adempimento dell’onere è stato il **solo motivo determinante** della disposizione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce le conseguenze del mancato adempimento di un onere apposto a una disposizione testamentaria, distinguendole da quelle proprie della condizione.
Contenuto
L'inadempimento dell'onere apposto a una disposizione testamentaria non ne comporta automaticamente la risoluzione, salvo che il testatore l'abbia espressamente previsto o che l'adempimento costituisse l'unico motivo determinante della disposizione; l'esecuzione dell'onere può comunque essere richiesta in giudizio da chi vi ha interesse.
Profili applicativi
La distinzione tra onere e condizione è sostanziale: mentre la condizione incide direttamente sull'efficacia della disposizione, l'onere impone un obbligo accessorio al beneficiario, il cui mancato adempimento non travolge automaticamente l'attribuzione, ma può essere fatto valere con gli strumenti ordinari.
In sintesi
L'inadempimento di un onere testamentario non risolve automaticamente la disposizione, salvo diversa volontà del testatore; resta possibile chiederne l'esecuzione in giudizio.