Art. 643 C.C. – Disciplina del termine

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Amministrazione e Pendenza

Nel caso in cui sia apposto un **termine** (iniziale o finale) a un **legato** (poiché il termine è nullo per l’istituzione di erede, Art. 637 C.C.), si applicano le stesse norme stabilite per le **condizioni**, per quanto compatibili.

Comma 2: Mancanza di Cauzione

Se non viene prestata la cauzione, il legatario (o chi è tenuto alla prestazione) non ha diritto ai frutti dei beni sino al giorno in cui la prestazione è dovuta o il legato è risolto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiude la disciplina generale sul termine nelle disposizioni testamentarie, coordinandola con le regole ordinarie sulle obbligazioni a termine.

Contenuto

Per quanto non diversamente disposto in materia successoria, si applicano al termine apposto alle disposizioni testamentarie, in quanto compatibili, le regole generali previste per il termine nelle obbligazioni.

Profili applicativi

Il rinvio alle regole generali evita di dover ripetere in ambito successorio una disciplina già compiutamente definita altrove, mantenendo comunque salve le specifiche eccezioni già previste (come il divieto di termine sull'istituzione di erede).

In sintesi

Il termine nelle disposizioni testamentarie segue, salvo eccezioni specifiche, le regole generali previste per il termine nelle obbligazioni.