Testo della norma
Comma 1: Amministrazione e Pendenza
Nel caso in cui sia apposto un **termine** (iniziale o finale) a un **legato** (poiché il termine è nullo per l’istituzione di erede, Art. 637 C.C.), si applicano le stesse norme stabilite per le **condizioni**, per quanto compatibili.
Comma 2: Mancanza di Cauzione
Se non viene prestata la cauzione, il legatario (o chi è tenuto alla prestazione) non ha diritto ai frutti dei beni sino al giorno in cui la prestazione è dovuta o il legato è risolto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiude la disciplina generale sul termine nelle disposizioni testamentarie, coordinandola con le regole ordinarie sulle obbligazioni a termine.
Contenuto
Per quanto non diversamente disposto in materia successoria, si applicano al termine apposto alle disposizioni testamentarie, in quanto compatibili, le regole generali previste per il termine nelle obbligazioni.
Profili applicativi
Il rinvio alle regole generali evita di dover ripetere in ambito successorio una disciplina già compiutamente definita altrove, mantenendo comunque salve le specifiche eccezioni già previste (come il divieto di termine sull'istituzione di erede).
In sintesi
Il termine nelle disposizioni testamentarie segue, salvo eccezioni specifiche, le regole generali previste per il termine nelle obbligazioni.