Testo della norma
Comma 1: Presupposti per l’Accrescimento
Il **diritto di accrescimento** ha luogo tra più **coeredi** quando:
- Sono stati istituiti nello stesso testamento;
- Sono stati istituiti nell’universalità dei beni, **senza determinazione di quote** o con quote diseguali (ma sempre congiuntamente);
- Uno dei coeredi non può (es. è premorto, indegno) o non vuole (rinuncia) accettare l’eredità.
Comma 2: Operatività
La porzione dell’erede che manca si aggiunge (accresce) *ipso iure* (di diritto) a quelle degli altri coeredi istituiti congiuntamente, e non può essere rinunciata se non con la rinuncia all’intera eredità.
Comma 3: Onere
I coeredi che beneficiano dell’accrescimento subentrano negli **obblighi e oneri** cui era sottoposto l’erede mancante, salvo che si tratti di oneri di carattere personale.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce il meccanismo dell'accrescimento, che consente di redistribuire tra i coeredi la quota di chi non può o non vuole accettare.
Contenuto
Quando più eredi sono istituiti nella medesima disposizione senza determinazione di quote, e uno di essi non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri coeredi istituiti insieme a lui, salvo diversa volontà del testatore o l'operatività della rappresentazione quando ammessa.
Profili applicativi
L'accrescimento evita che la quota rimasta priva di titolare debba necessariamente essere devoluta secondo le regole della successione legittima, privilegiando invece gli altri coeredi che il testatore aveva già chiamato insieme a chi non può o non vuole accettare.
In sintesi
La quota di un coerede che non accetta si accresce agli altri coeredi istituiti nella stessa disposizione, salvo diversa volontà del testatore.