Testo della norma
Comma 1: Obbligo Erede Fiduciario (Fedecommesso)
L’erede o il legatario istituito sotto la condizione (sospensiva o risolutiva) di **non alienare** o di **restituire** i beni alla sua morte a una persona che gli è stata sostituita (situazione che si configura come **sostituzione fedecommissaria**) deve **fare l’inventario** dei beni e deve fornire una **idonea garanzia** (cauzione) se non ne è stato dispensato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Coordina l'acquisto per accrescimento con le regole generali sull'inventario, già previste per l'accettazione dell'eredità.
Contenuto
Chi acquista per accrescimento è tenuto, se non vi ha già provveduto in altra qualità, a compilare l'inventario dei beni ereditari, secondo le stesse regole previste in via generale per l'accettazione dell'eredità.
Profili applicativi
La regola evita che l'acquisto per accrescimento sfugga alle cautele previste per l'accettazione ordinaria, garantendo che anche chi riceve una quota aggiuntiva per effetto dell'accrescimento sia soggetto ai medesimi obblighi di trasparenza patrimoniale.
In sintesi
Chi acquista per accrescimento deve, se necessario, compilare l'inventario secondo le regole ordinarie previste per l'accettazione dell'eredità.