Art. 646 C.C. – Obbligo di fare l’inventario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo Erede Fiduciario (Fedecommesso)

L’erede o il legatario istituito sotto la condizione (sospensiva o risolutiva) di **non alienare** o di **restituire** i beni alla sua morte a una persona che gli è stata sostituita (situazione che si configura come **sostituzione fedecommissaria**) deve **fare l’inventario** dei beni e deve fornire una **idonea garanzia** (cauzione) se non ne è stato dispensato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina l'acquisto per accrescimento con le regole generali sull'inventario, già previste per l'accettazione dell'eredità.

Contenuto

Chi acquista per accrescimento è tenuto, se non vi ha già provveduto in altra qualità, a compilare l'inventario dei beni ereditari, secondo le stesse regole previste in via generale per l'accettazione dell'eredità.

Profili applicativi

La regola evita che l'acquisto per accrescimento sfugga alle cautele previste per l'accettazione ordinaria, garantendo che anche chi riceve una quota aggiuntiva per effetto dell'accrescimento sia soggetto ai medesimi obblighi di trasparenza patrimoniale.

In sintesi

Chi acquista per accrescimento deve, se necessario, compilare l'inventario secondo le regole ordinarie previste per l'accettazione dell'eredità.