Art. 689 C.C. – Sostituzione plurima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Sostituzione Reciproca (Istituzione Congiunta)

Se per i coeredi istituiti in **parti uguali** è stata disposta una **sostituzione reciproca**, si presume che i sostituti, qualora uno dei coeredi sia venuto meno, debbano subentrare in parti uguali.

Comma 2: Istituzione in Parti Disuguali

Se i coeredi sono stati istituiti in **parti disuguali**, la porzione del coerede che è venuto meno viene divisa tra i sostituiti reciproci in proporzione alle quote in cui sono stati istituiti.

Comma 3: Sostituzione con Estranei

Se nella sostituzione reciproca è incluso un **estraneo** (sostituito che non è coerede), la porzione vacante si divide tra i coeredi e l’estraneo in proporzione alle quote istituite. L’estraneo prende una quota uguale a quella che spetta al coerede con la quota minore.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 689 C.C. disciplina la **sostituzione reciproca**, che ricorre quando i coeredi sono chiamati, l’uno in sostituzione dell’altro, per il caso in cui uno di loro venga meno.
* **Ratio:** Il testatore, prevedendo che Tizio e Caio si sostituiscano a Sempronio, ha chiaramente preferito che la quota vacante resti nell’ambito degli eredi istituiti piuttosto che andare in accrescimento (Art. 674 C.C.) o in successione legittima.
* **Parti Uguali (Comma 1):** È il caso più semplice: la quota vacante si divide in parti uguali tra i sostituiti reciproci.
* **Parti Disuguali (Comma 2):** Se le quote iniziali erano diverse, la quota vacante segue la **proporzione** delle quote in cui i sostituiti erano stati originariamente istituiti, non in parti uguali.
* **Estraneo (Comma 3):** Quando un estraneo è coinvolto nella sostituzione reciproca, la norma introduce una regola per non penalizzare l’estraneo e, contemporaneamente, mantenere una certa proporzionalità. L’estraneo prende una quota minima, pari a quella del coerede istituito con la quota minore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 689 C.C. Sostituzione Reciproca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Sostituzione RECIPROCA**” ➡️ **Istituzione in Quote:** 1. Uguali $longrightarrow$ Divisione quota mancante in **Parti Uguali**; 2. Disuguali $longrightarrow$ Divisione in **Proporzione Quote**; 3. Con **Estraneo** $longrightarrow$ Estraneo prende quota minore.

Comma 1: Sostituzione Reciproca (Istituzione Congiunta)

Comma 2: Istituzione in Parti Disuguali

Comma 3: Sostituzione con Estranei

Schema visuale semplificato per Art. 689 C.C. Sostituzione Reciproca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Sostituzione RECIPROCA**” ➡️ **Istituzione in Quote:** 1. Uguali $longrightarrow$ Divisione quota mancante in **Parti Uguali**; 2. Disuguali $longrightarrow$ Divisione in **Proporzione Quote**; 3. Con **Estraneo** $longrightarrow$ Estraneo prende quota minore.

Schema visuale semplificato per Art. 689 C.C. Sostituzione Reciproca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Sostituzione RECIPROCA**” ➡️ **Istituzione in Quote:** 1. Uguali $longrightarrow$ Divisione quota mancante in **Parti Uguali**; 2. Disuguali $longrightarrow$ Divisione in **Proporzione Quote**; 3. Con **Estraneo** $longrightarrow$ Estraneo prende quota minore.

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