Art. 689 C.C. – Sostituzione plurima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Sostituzione Reciproca (Istituzione Congiunta)

Se per i coeredi istituiti in **parti uguali** è stata disposta una **sostituzione reciproca**, si presume che i sostituti, qualora uno dei coeredi sia venuto meno, debbano subentrare in parti uguali.

Comma 2: Istituzione in Parti Disuguali

Se i coeredi sono stati istituiti in **parti disuguali**, la porzione del coerede che è venuto meno viene divisa tra i sostituiti reciproci in proporzione alle quote in cui sono stati istituiti.

Comma 3: Sostituzione con Estranei

Se nella sostituzione reciproca è incluso un **estraneo** (sostituito che non è coerede), la porzione vacante si divide tra i coeredi e l’estraneo in proporzione alle quote istituite. L’estraneo prende una quota uguale a quella che spetta al coerede con la quota minore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente al testatore di articolare in modo flessibile il meccanismo della sostituzione, sia moltiplicando i sostituti sia gli istituiti coinvolti.

Contenuto

Il testatore può sostituire più persone a un solo istituito, oppure una sola persona a più istituiti, articolando liberamente il meccanismo della sostituzione ordinaria secondo le proprie preferenze.

Profili applicativi

La flessibilità nella configurazione della sostituzione plurima permette al testatore di adattare lo strumento alle proprie specifiche esigenze familiari e patrimoniali, senza essere vincolato a un rapporto rigido di uno a uno tra istituito e sostituto.

In sintesi

Il testatore può prevedere più sostituti per un solo istituito, o un solo sostituto per più istituiti.