Testo della norma
Comma 1: Ammissibilità (Fedecommesso Assistenziale)
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto (o del minore di età, se interdetto successivamente) possono istituire l’**interdetto** come erede o legatario con l’obbligo di conservare e restituire i beni alla sua morte a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, si sono presi cura dell’interdetto stesso.
Comma 2: Presupposti
La sostituzione è valida solo se l’istituito è un **interdetto** (o minore) discendente o coniuge del testatore. La sostituzione è limitata ai beni della **legittima** e alla **disponibile** che non siano già devoluti a legittimari.
Comma 3: Nullità (Fedecommesso Illegale)
Ogni altra sostituzione fedecommissaria è **nulla**.
Comma 4: Obblighi (Tutela)
Nel caso di fedecommesso valido, si applicano all’istituito le norme relative all’**usufrutto**. La curatela è esercitata dal tutore dell’interdetto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce la sostituzione fedecommissaria, istituto eccezionale pensato per tutelare persone incapaci attraverso un vincolo di conservazione dei beni.
Contenuto
Nei casi limitati previsti dalla legge, in favore di genitori o altri ascendenti in linea retta, o del coniuge, di persone interdette, il testatore può disporre che l'istituito sia obbligato a conservare e a restituire, alla propria morte, i beni ricevuti a un altro soggetto designato nel testamento.
Profili applicativi
La sostituzione fedecommissaria, oggi ammessa solo in casi eccezionali a tutela di persone incapaci, deroga al principio generale secondo cui il testatore non può imporre vincoli di destinazione oltre la prima generazione di beneficiari.
In sintesi
In casi eccezionali a tutela di persone incapaci, il testatore può imporre all'istituito l'obbligo di conservare e restituire i beni a un sostituto designato.