Art. 696 C.C. – Fedecommesso e diritto di usufrutto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Legato di Usufrutto Successivo

La disposizione con la quale il testatore lascia l’usufrutto in un secondo momento a una persona, per il caso in cui il primo usufruttuario non possa o non voglia accettare, o dopo che il diritto si è estinto per morte o altra causa, non è considerata sostituzione fedecommissaria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina il vincolo di conservazione proprio della sostituzione fedecommissaria con l'attribuzione del diritto di godimento sui beni.

Contenuto

Il testatore può disporre che l'usufrutto dei beni gravati dal fedecommesso spetti all'istituito medesimo, oppure a un terzo diverso, coordinando così il vincolo di conservazione e restituzione con l'effettivo godimento economico dei beni durante il periodo intermedio.

Profili applicativi

Questa possibilità consente al testatore di modulare in modo più articolato gli interessi in gioco: chi conserva la nuda proprietà in vista della restituzione al sostituito può essere una persona diversa da chi, nel frattempo, gode dei frutti dei beni.

In sintesi

Il testatore può assegnare l'usufrutto dei beni fedecommissari all'istituito stesso o a un terzo, distintamente dall'obbligo di conservazione.