Art. 7 C.C. – Diritto al nomepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Il nome comprende il prenome e il cognome.

COMMENTO SINTETICO L’articolo riconosce a ogni individuo il **diritto fondamentale al nome**, inteso come segno distintivo della propria identità nella vita di relazione. Il nome, composto da **prenome** (scelto dai genitori) e **cognome** (trasmesso per discendenza), è indisponibile e inalienabile. La legge tutela questo diritto contro qualsiasi abuso o usurpazione da parte di terzi.
ESEMPI PRATICI Se un imprenditore chiama la sua azienda con il nome e cognome di un noto avvocato senza il suo consenso, questo potrà agire in giudizio per far cessare l’usurpazione e ottenere il risarcimento del danno. Una persona può anche chiedere la rettifica del proprio nome se iscritto in modo errato in un atto di stato civile.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 7 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona persona con cartellino “Nome Cognome”. Scudo protettivo sul cartellino. Simbolo “NO” su freccia che tenta di strappare il cartellino.