Art. 701 C.C. – Accettazione e rinunzia

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Forma

L’accettazione dell’esecutore testamentario e la rinunzia devono essere fatte con **dichiarazione nell’atto di morte (Registro delle successioni)** e annotate nel registro.

Comma 2: Termine di Accettazione

Il giudice, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può fissare un **termine** all’esecutore per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

Comma 3: Revoca

La rinunzia non può essere **revocata**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce il carattere volontario dell'ufficio di esecutore testamentario e la stabilità della scelta compiuta.

Contenuto

L'ufficio di esecutore testamentario è volontario: la persona nominata può accettarlo o rinunciarvi liberamente, ma una volta accettato l'incarico non può più essere unilateralmente abbandonato se non per giusta causa.

Profili applicativi

La stabilità dell'accettazione tutela la volontà del defunto, che ha scelto specificamente quella persona per vigilare sull'esecuzione delle proprie disposizioni: un abbandono immotivato dell'incarico vanificherebbe questa scelta.

In sintesi

L'esecutore testamentario può accettare o rinunciare all'incarico, ma una volta accettato non può abbandonarlo senza giusta causa.