Art. 702 C.C. – Pluralità di esecutori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Deliberazioni Congiunte

Se sono stati nominati più esecutori, essi devono agire **congiuntamente**, a meno che il testatore non abbia autorizzato l’azione **disgiunta**.

Comma 2: Mancanza di Accordo

Se non si raggiunge l’accordo sulle azioni da intraprendere, provvede l’**autorità giudiziaria**, su istanza di chiunque ne abbia interesse.

Comma 3: Atti di Urgenza

L’atto che non ammette dilazione può essere compiuto da un solo esecutore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il coordinamento tra più esecutori testamentari, quando il testatore ne abbia nominati più di uno.

Contenuto

Se sono nominati più esecutori testamentari, questi devono agire di concerto tra loro, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ad esempio ripartendo tra i vari esecutori compiti distinti e autonomi.

Profili applicativi

La regola dell'azione concertata, salva diversa volontà del testatore, evita conflitti operativi tra più esecutori chiamati a curare la stessa esecuzione testamentaria, garantendo un'attuazione coerente e coordinata della volontà del defunto.

In sintesi

Più esecutori testamentari devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia previsto una ripartizione dei compiti tra loro.