Testo della norma
Comma 1: Legittimazione Attiva e Passiva
L’esecutore testamentario, **se ha il possesso** dei beni ereditari, deve esercitare, in qualità di **sostituto processuale** degli eredi, le azioni relative all’eredità e a lui possono essere rivolte le azioni relative all’esecuzione degli oneri testamentari.
Comma 2: Intervento Eredi
Quando l’esecutore agisce in giudizio, gli eredi possono intervenire.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Riconosce all'esecutore testamentario la legittimazione a partecipare a controversie giudiziali collegate al proprio incarico.
Contenuto
L'esecutore testamentario può stare in giudizio, in qualità di attore o di convenuto, per le controversie relative alla validità e all'esecuzione delle disposizioni testamentarie, nei limiti dei poteri conferitigli dal proprio incarico.
Profili applicativi
La legittimazione processuale dell'esecutore consente di tutelare efficacemente in giudizio la corretta attuazione della volontà del defunto, senza dover necessariamente coinvolgere gli eredi in ogni controversia relativa all'esecuzione testamentaria.
In sintesi
L'esecutore testamentario può agire o essere convenuto in giudizio per le controversie relative all'esecuzione del testamento.