Art. 707 C.C. – Divieto di appropriazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto di Diritto sul Patrimonio

L’esecutore testamentario, anche se erede o legatario, non può farsi **assegnare o acquistare** (neppure per interposta persona) i beni mobili o immobili ereditari, neppure all’asta pubblica.

Comma 2: Nullità dell’Acquisto

L’acquisto è **nullo** e l’esecutore deve risarcire il danno.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Previene possibili conflitti di interesse tra l'esecutore testamentario e il patrimonio ereditario che è chiamato ad amministrare.

Contenuto

L'esecutore testamentario non può acquistare per sé, direttamente o indirettamente, beni facenti parte dell'eredità di cui cura l'esecuzione, salva specifica autorizzazione prevista dalla legge.

Profili applicativi

Il divieto di appropriazione replica, per l'esecutore testamentario, la stessa logica già vista per il tutore rispetto ai beni del minore: chi amministra un patrimonio altrui non può utilizzare la propria posizione per procurarsi un vantaggio personale sui beni stessi.

In sintesi

L'esecutore testamentario non può acquistare, neppure indirettamente, beni dell'eredità di cui cura l'esecuzione, salvo specifica autorizzazione.