Art. 709 C.C. – Obblighi che non cessano

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Continuazione di Doveri

L’esecutore testamentario, anche quando non è più nel possesso dei beni, deve continuare a compiere gli atti necessari per l’**adempimento dell’ufficio**, se il testatore non ha disposto diversamente.

Comma 2: Poteri Ereditari

Gli eredi possono intervenire in ogni momento per compiere gli atti di conservazione e, se non pregiudicano l’esecuzione del testamento, anche gli **atti di amministrazione straordinaria**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce che la fine dell'incarico non estingue automaticamente le responsabilità già maturate durante la gestione.

Contenuto

La cessazione dell'incarico di esecutore testamentario non lo libera dagli obblighi già sorti in relazione alla gestione svolta, come quello di rendiconto o l'eventuale responsabilità per irregolarità commesse durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Profili applicativi

La persistenza di questi obblighi anche dopo la cessazione dell'incarico evita che l'esecutore possa sottrarsi alle proprie responsabilità semplicemente lasciando l'ufficio, garantendo continuità nella tutela degli interessi degli eredi.

In sintesi

La cessazione dell'incarico non libera l'esecutore testamentario dagli obblighi già sorti durante la sua gestione.