Art. 712 C.C. – Divisione dell’eredità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divisione se Disposta dal Testatore

Se il testatore ha espressamente autorizzato l’esecutore a procedere alla **divisione** dell’eredità tra gli eredi, questi deve, prima di procedervi, sentire gli eredi (al fine di conoscere le loro preferenze).

Comma 2: Nullità della Divisione

La divisione fatta dall’esecutore è **nulla** se non è stata prevista dal testatore e accettata dagli eredi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Apre la disciplina della divisione, riconoscendo il principio generale secondo cui la comunione ereditaria non è destinata a durare indefinitamente.

Contenuto

La divisione dell'eredità ha lo scopo di far cessare lo stato di comunione tra i coeredi, attribuendo a ciascuno di essi, in luogo della quota indivisa sull'intero patrimonio ereditario, beni determinati corrispondenti al valore della propria quota.

Profili applicativi

Il principio secondo cui nessuno è tenuto a restare in comunione riflette una scelta di fondo dell'ordinamento: la comproprietà, per quanto legittima, non è considerata una situazione stabile e definitiva, ma transitoria in vista dell'attribuzione di beni individuali.

In sintesi

La divisione pone fine alla comunione ereditaria, attribuendo a ciascun coerede beni determinati in luogo della quota indivisa.