Art. 714 C.C. – Facoltà di domandare la divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Principio Fondamentale

Ciascun coerede può, in ogni tempo, domandare la **divisione** della comunione ereditaria.

Comma 2: Deroghe (Patti e Vincoli)

La facoltà di domandare la divisione può essere esclusa o limitata solo nei casi previsti dalla legge o in forza di una **convenzione** tra coeredi che non può eccedere i **dieci anni**. In caso di convenzione, se il termine è maggiore, si riduce a dieci anni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Attribuisce a ciascun coerede un diritto fondamentalmente incomprimibile a uscire dalla comunione ereditaria.

Contenuto

Ciascuno dei coeredi può sempre domandare la divisione dell'eredità, anche se nell'atto di ultima volontà o in una convenzione tra coeredi fosse stabilito diversamente, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge.

Profili applicativi

Il carattere tendenzialmente inderogabile del diritto alla divisione tutela l'interesse individuale di ciascun coerede a poter disporre liberamente della propria quota patrimoniale, senza restare vincolato in modo permanente a una comunione non voluta.

In sintesi

Ogni coerede può sempre chiedere la divisione dell'eredità, anche contro una diversa previsione testamentaria o convenzionale, salvo le eccezioni di legge.