Testo della norma
Comma 1: Principio Fondamentale
Ciascun coerede può, in ogni tempo, domandare la **divisione** della comunione ereditaria.
Comma 2: Deroghe (Patti e Vincoli)
La facoltà di domandare la divisione può essere esclusa o limitata solo nei casi previsti dalla legge o in forza di una **convenzione** tra coeredi che non può eccedere i **dieci anni**. In caso di convenzione, se il termine è maggiore, si riduce a dieci anni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Attribuisce a ciascun coerede un diritto fondamentalmente incomprimibile a uscire dalla comunione ereditaria.
Contenuto
Ciascuno dei coeredi può sempre domandare la divisione dell'eredità, anche se nell'atto di ultima volontà o in una convenzione tra coeredi fosse stabilito diversamente, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge.
Profili applicativi
Il carattere tendenzialmente inderogabile del diritto alla divisione tutela l'interesse individuale di ciascun coerede a poter disporre liberamente della propria quota patrimoniale, senza restare vincolato in modo permanente a una comunione non voluta.
In sintesi
Ogni coerede può sempre chiedere la divisione dell'eredità, anche contro una diversa previsione testamentaria o convenzionale, salvo le eccezioni di legge.