Art. 715 C.C. – Sospensione della divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Volontà del Testatore (Minore Età)

Il testatore può disporre che la divisione non si effettui prima che sia decorso **un anno** dalla morte o prima che il coerede minore abbia raggiunto la **maggiore età**. Se vi sono minori, la sospensione non può superare i **cinque anni** dalla maggiore età del più giovane.

Comma 2: Disposizione del Giudice (Pregiudizio)

L’autorità giudiziaria, anche se vi è divieto del testatore, può comunque **consentire la divisione immediata** se questa è giustificata da necessità evidente o interesse superiore.

Comma 3: Ulteriore Sospensione Giudiziale

L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può stabilire una sospensione per un termine massimo di **cinque anni** se la divisione immediata può recare un grave pregiudizio al patrimonio ereditario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce la principale eccezione al diritto di chiedere sempre la divisione, riconoscendo al testatore il potere di differirla nel tempo.

Contenuto

Il testatore può disporre che la divisione dell'eredità, o di alcuni beni che ne fanno parte, sia sospesa per un periodo non superiore a cinque anni; il giudice può prorogare tale termine in presenza di gravi circostanze che lo giustifichino.

Profili applicativi

La possibilità di sospendere temporaneamente la divisione consente al testatore di perseguire finalità di conservazione del patrimonio familiare, ad esempio evitando la frammentazione immediata di un'azienda o di un compendio immobiliare di particolare valore.

In sintesi

Il testatore può sospendere la divisione fino a cinque anni, termine prorogabile dal giudice per gravi circostanze.