Testo della norma
Comma 1: Formazione delle Porzioni
Ciascun coerede ha diritto di ricevere la sua parte in **natura** di beni mobili e immobili dell’eredità.
Comma 2: Deroga e Conguaglio
Non si applica l’obbligo di ripartire ogni singolo bene se la ripartizione non può farsi o se il bene non è comodamente divisibile; in questi casi, il bene può essere assegnato per intero a un coerede, con **conguaglio in denaro** a favore degli altri.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Enuncia il principio generale secondo cui la divisione dovrebbe, per quanto possibile, attribuire a ciascun coerede beni concreti anziché un semplice equivalente in denaro.
Contenuto
Ciascun coerede ha diritto di conseguire in natura la propria parte dei beni mobili e immobili compresi nell'eredità, quando ciò sia materialmente possibile, privilegiando l'attribuzione diretta di beni rispetto al semplice conguaglio in denaro.
Profili applicativi
La preferenza per la divisione in natura riflette l'idea che l'attribuzione di beni concreti realizzi in modo più pieno l'interesse del coerede rispetto a una semplice liquidazione monetaria, quando le caratteristiche del patrimonio lo consentano.
In sintesi
Ciascun coerede ha diritto, quando possibile, di ricevere in natura la propria quota dei beni ereditari.