Art. 718 C.C. – Diritto ai beni in natura

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Formazione delle Porzioni

Ciascun coerede ha diritto di ricevere la sua parte in **natura** di beni mobili e immobili dell’eredità.

Comma 2: Deroga e Conguaglio

Non si applica l’obbligo di ripartire ogni singolo bene se la ripartizione non può farsi o se il bene non è comodamente divisibile; in questi casi, il bene può essere assegnato per intero a un coerede, con **conguaglio in denaro** a favore degli altri.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Enuncia il principio generale secondo cui la divisione dovrebbe, per quanto possibile, attribuire a ciascun coerede beni concreti anziché un semplice equivalente in denaro.

Contenuto

Ciascun coerede ha diritto di conseguire in natura la propria parte dei beni mobili e immobili compresi nell'eredità, quando ciò sia materialmente possibile, privilegiando l'attribuzione diretta di beni rispetto al semplice conguaglio in denaro.

Profili applicativi

La preferenza per la divisione in natura riflette l'idea che l'attribuzione di beni concreti realizzi in modo più pieno l'interesse del coerede rispetto a una semplice liquidazione monetaria, quando le caratteristiche del patrimonio lo consentano.

In sintesi

Ciascun coerede ha diritto, quando possibile, di ricevere in natura la propria quota dei beni ereditari.