Art. 719 C.C. – Vendita di beni per pagamento di debiti ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Vendita Giudiziale Necessaria

Se i coeredi non sono d’accordo sulla necessità di vendere, o sul prezzo, o sul modo di estinzione dei **debiti ereditari** e dei **legati**, e il denaro liquido esistente nell’eredità non è sufficiente, si procede alla **vendita all’asta pubblica** di beni mobili e immobili per quanto è necessario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di anticipare, rispetto alla divisione, la vendita dei beni ereditari quando questa sia necessaria per soddisfare i debiti dell'eredità.

Contenuto

Se necessario per il pagamento dei debiti e dei pesi gravanti sull'eredità, si può procedere alla vendita di beni ereditari anche prima della divisione, secondo le modalità e le cautele previste dalla legge per questo tipo di operazioni.

Profili applicativi

La possibilità di vendere beni prima della divisione consente di liberare il patrimonio ereditario dai debiti gravanti su di esso senza dover necessariamente attendere il completamento dell'intera procedura divisionale, spesso più lunga e complessa.

In sintesi

I beni ereditari possono essere venduti anche prima della divisione, se necessario per pagare i debiti dell'eredità.