Testo della norma
Comma 1: Assegnazione o Vendita
Se nell’eredità vi sono immobili **non comodamente divisibili** o la cui divisione recherebbe pregiudizio (al valore economico), essi devono essere compresi per intero, con l’eventuale conguaglio in denaro, nella porzione di uno dei coeredi che ne faccia richiesta.
Comma 2: Preferenza e Sorteggio
Se nessuno dei coeredi chiede l’assegnazione, o se non vi è accordo, si procede alla **vendita all’incanto** (asta pubblica) dell’immobile, e il ricavato viene ripartito.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la sorte degli immobili ereditari quando la loro natura fisica non ne consente una comoda ripartizione tra i coeredi.
Contenuto
Se gli immobili ereditari non sono comodamente divisibili, essi vengono compresi per intero nella porzione del coerede titolare della quota maggiore, con addebito di un conguaglio agli altri coeredi, oppure venduti all'incanto se nessun coerede intende riceverli per intero.
Profili applicativi
La soluzione dell'attribuzione per intero con conguaglio, o in alternativa della vendita all'incanto, evita di dover procedere a frazionamenti materiali di immobili che, per le loro caratteristiche, non potrebbero essere ragionevolmente suddivisi senza perdita di valore.
In sintesi
Gli immobili non comodamente divisibili vanno per intero al coerede con la quota maggiore, con conguaglio agli altri, oppure vengono venduti all'asta.