Art. 720 C.C. – Immobili non divisibili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Assegnazione o Vendita

Se nell’eredità vi sono immobili **non comodamente divisibili** o la cui divisione recherebbe pregiudizio (al valore economico), essi devono essere compresi per intero, con l’eventuale conguaglio in denaro, nella porzione di uno dei coeredi che ne faccia richiesta.

Comma 2: Preferenza e Sorteggio

Se nessuno dei coeredi chiede l’assegnazione, o se non vi è accordo, si procede alla **vendita all’incanto** (asta pubblica) dell’immobile, e il ricavato viene ripartito.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la sorte degli immobili ereditari quando la loro natura fisica non ne consente una comoda ripartizione tra i coeredi.

Contenuto

Se gli immobili ereditari non sono comodamente divisibili, essi vengono compresi per intero nella porzione del coerede titolare della quota maggiore, con addebito di un conguaglio agli altri coeredi, oppure venduti all'incanto se nessun coerede intende riceverli per intero.

Profili applicativi

La soluzione dell'attribuzione per intero con conguaglio, o in alternativa della vendita all'incanto, evita di dover procedere a frazionamenti materiali di immobili che, per le loro caratteristiche, non potrebbero essere ragionevolmente suddivisi senza perdita di valore.

In sintesi

Gli immobili non comodamente divisibili vanno per intero al coerede con la quota maggiore, con conguaglio agli altri, oppure vengono venduti all'asta.