Art. 722 C.C. – Assegnazione di beni immobili e rilascio di documenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Consegna di Titoli e Documenti

I coeredi cui sono assegnati beni immobili devono ricevere tutti i **titoli** relativi alla proprietà e all’uso dei beni stessi.

Comma 2: Caso di Interesse Comune

Se uno stesso documento riguarda un bene **comune** a più assegnatari, il documento resta presso il coerede che ne ha la maggiore necessità, e gli altri hanno diritto di ottenerne **copia autentica** a spese della massa.

Comma 3: Beni Mobili

Lo stesso si applica, in quanto è possibile, per i titoli che riguardano beni mobili.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Assicura a chi riceve beni immobili nella divisione anche la disponibilità della documentazione necessaria a esercitarne pienamente i diritti.

Contenuto

Il coerede a cui vengono assegnati beni immobili ha diritto di ottenere dagli altri coeredi la consegna dei documenti e dei titoli relativi a tali beni, necessari per la loro amministrazione e per l'esercizio dei diritti che ne derivano.

Profili applicativi

Senza la documentazione relativa ai beni assegnati, il coerede rischierebbe di trovarsi in difficoltà pratiche significative, ad esempio nella gestione amministrativa o nella dimostrazione dei propri diritti verso terzi.

In sintesi

Chi riceve immobili nella divisione ha diritto a ottenere dagli altri coeredi i documenti e i titoli a essi relativi.