Art. 723 C.C. – Consegna dei beni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Frutti e Prodotti

Ciascun coerede è tenuto a rimettere agli altri, in proporzione alle rispettive quote, i frutti e i prodotti di cui ha goduto e che non sono compresi nella sua porzione.

Comma 2: Interessi sui Conguagli

Gli interessi sulle somme dovute per conguagli sono dovuti solo a decorrere dal giorno in cui la divisione è stata ultimata.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Traduce in concreto l'assegnazione delle porzioni, imponendo ai coeredi un obbligo reciproco di consegna materiale dei beni attribuiti.

Contenuto

Ciascun coerede è tenuto a consegnare agli altri coeredi assegnatari i beni loro attribuiti nella divisione, unitamente ai relativi frutti e accessori maturati fino al momento della consegna.

Profili applicativi

L'obbligo di consegna, esteso a frutti e accessori, assicura che l'attribuzione formale operata dalla divisione si traduca in un effettivo trasferimento del possesso e del godimento dei beni a favore del coerede assegnatario.

In sintesi

Ogni coerede deve consegnare agli altri i beni loro assegnati nella divisione, con i relativi frutti e accessori.