Testo della norma
Comma 1: Frutti e Prodotti
Ciascun coerede è tenuto a rimettere agli altri, in proporzione alle rispettive quote, i frutti e i prodotti di cui ha goduto e che non sono compresi nella sua porzione.
Comma 2: Interessi sui Conguagli
Gli interessi sulle somme dovute per conguagli sono dovuti solo a decorrere dal giorno in cui la divisione è stata ultimata.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Traduce in concreto l'assegnazione delle porzioni, imponendo ai coeredi un obbligo reciproco di consegna materiale dei beni attribuiti.
Contenuto
Ciascun coerede è tenuto a consegnare agli altri coeredi assegnatari i beni loro attribuiti nella divisione, unitamente ai relativi frutti e accessori maturati fino al momento della consegna.
Profili applicativi
L'obbligo di consegna, esteso a frutti e accessori, assicura che l'attribuzione formale operata dalla divisione si traduca in un effettivo trasferimento del possesso e del godimento dei beni a favore del coerede assegnatario.
In sintesi
Ogni coerede deve consegnare agli altri i beni loro assegnati nella divisione, con i relativi frutti e accessori.