Testo della norma
Comma 1: Richiamo ai Capi Seguenti
I coeredi che hanno ricevuto donazioni dal defunto devono conferirle agli altri coeredi, secondo le disposizioni dei capi seguenti (Capo II e III).
Comma 2: Azione per Riduzione
La divisione si fa tenendo conto di quanto deve essere conferito, se la collazione è stata esercitata o se l’erede ha ricevuto in vita donazioni che sono soggette all’azione di **riduzione** da parte degli eredi necessari.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce l'istituto della collazione, strumento pensato per assicurare un trattamento equo tra i coeredi che hanno ricevuto liberalità dal defunto in vita.
Contenuto
I coeredi che concorrono alla successione devono conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in vita dal defunto per donazione, in modo da tenerne conto nella formazione delle rispettive porzioni, salvo che il defunto li abbia espressamente dispensati dall'obbligo di collazione.
Profili applicativi
La collazione evita che chi ha già beneficiato in vita di liberalità da parte del defunto possa cumulare, senza limiti, tale vantaggio con una quota piena dell'eredità, riequilibrando le posizioni dei coeredi in vista della divisione.
In sintesi
I coeredi devono conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto, salvo espressa dispensa.