Art. 725 C.C. – Formazione delle porzioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Omogeneità Qualitativa

Le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di **uguale natura e qualità** in proporzione all’entità di ciascuna quota.

Comma 2: Sorteggio

Se le porzioni non sono state determinate dal testatore né sono state oggetto di accordo tra i coeredi, la loro assegnazione ai singoli coeredi viene fatta mediante **sorteggio**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.