Art. 725 C.C. – Formazione delle porzioni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Omogeneità Qualitativa

Le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di **uguale natura e qualità** in proporzione all’entità di ciascuna quota.

Comma 2: Sorteggio

Se le porzioni non sono state determinate dal testatore né sono state oggetto di accordo tra i coeredi, la loro assegnazione ai singoli coeredi viene fatta mediante **sorteggio**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fissa i criteri generali che devono guidare la formazione concreta delle singole porzioni tra i coeredi.

Contenuto

Nella formazione delle porzioni si deve tenere conto della qualità e del valore dei beni, dei debiti gravanti sull'eredità e delle esigenze concrete di ciascun coerede, in modo da assicurare una ripartizione equilibrata del patrimonio ereditario.

Profili applicativi

La considerazione delle esigenze concrete dei coeredi, oltre al mero valore economico dei beni, consente di adattare la divisione alle specifiche situazioni familiari e personali, favorendo soluzioni più funzionali rispetto a una ripartizione puramente matematica.

In sintesi

Le porzioni si formano tenendo conto di qualità e valore dei beni, debiti ereditari ed esigenze concrete dei coeredi.