Art. 726 C.C. – Stima dei beni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Criterio di Valutazione

Nella formazione delle porzioni si deve stimare i beni secondo il loro **valore venale** (valore di mercato) al momento della **divisione**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Assicura che la valutazione economica dei beni da dividere avvenga secondo un criterio oggettivo e aggiornato.

Contenuto

I beni da dividere sono stimati secondo il loro giusto valore al momento della divisione, e non con riferimento a un momento precedente, in modo da riflettere la reale consistenza economica del patrimonio da ripartire tra i coeredi.

Profili applicativi

La stima al valore attuale evita distorsioni derivanti da eventuali variazioni di mercato intervenute nel tempo trascorso tra l'apertura della successione e la concreta esecuzione della divisione, garantendo una ripartizione economicamente corretta.

In sintesi

I beni ereditari sono stimati al loro valore attuale al momento della divisione.