Art. 730 C.C. – Rilascio di quote

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Quote di Eredi Assenti o Minori

Se nel patrimonio vi sono quote di coeredi **assenti** o **minori**, il giudice o il notaio che procede alla divisione può stabilire che esse restino in comune, in attesa della loro devoluzione o di una futura divisione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il momento conclusivo della formazione delle porzioni, individuando il criterio con cui ciascuna viene concretamente attribuita ai coeredi.

Contenuto

Le porzioni formate secondo i criteri previsti vengono attribuite ai coeredi, ricorrendo all'estrazione a sorte quando le quote sono uguali tra loro, salvo che i coeredi abbiano concordato diversamente le modalità di assegnazione.

Profili applicativi

Il ricorso al sorteggio, quando le porzioni sono equivalenti, garantisce imparzialità nell'attribuzione finale, evitando che la scelta di quale coerede riceva quale specifica porzione dipenda da valutazioni soggettive o da rapporti di forza tra le parti.

In sintesi

Le porzioni vengono assegnate ai coeredi, tramite sorteggio se equivalenti, salvo diverso accordo tra loro.