Art. 731 C.C. – Assegnazione parziale di immobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Formazione di Porzioni con Integrazione

Se, nella formazione delle porzioni, un immobile non è interamente compreso in una di esse (perché il suo valore supera la quota), ma può essere diviso comodamente, si procede al suo **frazionamento** per quanto necessario a integrare le altre porzioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente flessibilità nell'assegnazione di immobili il cui valore ecceda quello della quota spettante al singolo coerede.

Contenuto

Se un immobile eccede il valore della quota spettante a un coerede, questi può comunque riceverlo per intero, assumendo l'obbligo di corrispondere agli altri coeredi un conguaglio pari alla differenza di valore rispetto alla propria porzione.

Profili applicativi

Questa soluzione evita di dover necessariamente vendere o frazionare un immobile di valore superiore alla quota, quando il coerede interessato preferisca comunque riceverlo per intero compensando economicamente gli altri coeredi.

In sintesi

Un coerede può ricevere per intero un immobile di valore superiore alla propria quota, versando agli altri un conguaglio per la differenza.