Art. 732 C.C. – Diritto di prelazione tra coeredi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Prelazione in Caso di Alienazione

Il coerede che vuole **alienare (vendere)** a un **estraneo** la sua quota, o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi. Questi hanno diritto di **prelazione** (essere preferiti) da esercitare entro **due mesi** dall’ultima notificazione.

Comma 2: Retratto Successorio

In mancanza della notificazione, gli altri coeredi hanno il diritto di **riscattare la quota** dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (diritto di **retratto successorio**).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela la coesione della comunione ereditaria, riservando ai coeredi una preferenza rispetto a estranei nell'acquisto di quote messe in vendita.

Contenuto

Il coerede che intende alienare a un estraneo la propria quota, o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, con l'indicazione del prezzo, agli altri coeredi, che hanno diritto di prelazione; in mancanza di tale notifica, gli altri coeredi possono riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Profili applicativi

Il diritto di prelazione, rafforzato dalla possibilità di riscatto in caso di violazione, tutela l'interesse dei coeredi a mantenere la comproprietaà ereditaria all'interno della cerchia familiare, prima che entrino soggetti estranei alla comunione.

In sintesi

Il coerede che vuole vendere la propria quota a un estraneo deve prima offrirla agli altri coeredi, che possono altrimenti riscattarla dall'acquirente.