Art. 733 C.C. – Norme date dal testatore per la divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Efficacia delle Istruzioni

Le **norme date dal testatore** per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi e per il giudice, salvo che siano contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico.

Comma 2: Stima di Persona Diversa

Se il testatore ha disposto che la divisione sia fatta secondo la **stima di persona da lui designata** (arbitratore), questa stima vincola gli eredi, se non è manifestamente iniqua o erronea.

Comma 3: Vizi della Stima

Se la persona designata non può o non vuole accettare l’incarico, o se la stima è stata dichiarata iniqua o erronea, il giudice provvede direttamente alla divisione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al testatore un potere di orientamento sulle future operazioni divisionali, entro i limiti posti a tutela dei legittimari.

Contenuto

Il testatore può stabilire regole per la divisione del proprio patrimonio tra gli eredi, che devono essere osservate nella successiva ripartizione, salvo che tali regole ledano la quota di legittima riservata ai legittimari.

Profili applicativi

La possibilità per il testatore di orientare la futura divisione consente di tenere conto, ad esempio, di specifiche esigenze o preferenze relative ai singoli beni, senza però poter comprimere i diritti intangibili riconosciuti dalla legge ai legittimari.

In sintesi

Il testatore può dettare regole per la divisione dei suoi beni, che vincolano gli eredi salvo lesione della legittima.