Testo della norma
Comma 1: Nullità per Preterizione
La **divisione fatta dal testatore** (Art. 734 C.C.) è **nulla** se in essa non è compreso qualcuno dei **legittimari** o degli eredi istituiti.
Comma 2: Rimedio per Lesione
Se la divisione lede la **quota di legittima** spettante a un coerede, questi può esercitare l’**azione di riduzione** (Art. 553 C.C. e ss.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Tutela i legittimari anche rispetto a una divisione operata direttamente dal testatore, quando questa li pretermetta o ne leda la quota riservata.
Contenuto
Se il testatore, dividendo i propri beni, non ha compreso nella ripartizione alcuno dei legittimari, o la divisione da lui operata lede comunque la loro quota di riserva, i legittimari interessati possono agire per far valere i propri diritti secondo le regole generali sulla riduzione delle disposizioni lesive.
Profili applicativi
La tutela dei legittimari opera anche di fronte a una divisione testamentaria diretta: il potere del testatore di ripartire i propri beni non può comunque tradursi in un aggiramento delle garanzie patrimoniali intangibili previste a favore dei legittimari.
In sintesi
Anche la divisione fatta dal testatore può essere impugnata dai legittimari pretermessi o lesi nella propria quota di riserva.