Art. 735 C.C. – Preterizione di erede e lesione di legittima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nullità per Preterizione

La **divisione fatta dal testatore** (Art. 734 C.C.) è **nulla** se in essa non è compreso qualcuno dei **legittimari** o degli eredi istituiti.

Comma 2: Rimedio per Lesione

Se la divisione lede la **quota di legittima** spettante a un coerede, questi può esercitare l’**azione di riduzione** (Art. 553 C.C. e ss.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela i legittimari anche rispetto a una divisione operata direttamente dal testatore, quando questa li pretermetta o ne leda la quota riservata.

Contenuto

Se il testatore, dividendo i propri beni, non ha compreso nella ripartizione alcuno dei legittimari, o la divisione da lui operata lede comunque la loro quota di riserva, i legittimari interessati possono agire per far valere i propri diritti secondo le regole generali sulla riduzione delle disposizioni lesive.

Profili applicativi

La tutela dei legittimari opera anche di fronte a una divisione testamentaria diretta: il potere del testatore di ripartire i propri beni non può comunque tradursi in un aggiramento delle garanzie patrimoniali intangibili previste a favore dei legittimari.

In sintesi

Anche la divisione fatta dal testatore può essere impugnata dai legittimari pretermessi o lesi nella propria quota di riserva.