Art. 736 C.C. – Oggetto della divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Riferimento alla Massa Ereditaria

La divisione ha per oggetto i beni compresi nella **massa ereditaria**, compresi quelli soggetti a collazione (Art. 737 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua il perimetro concreto del patrimonio su cui si svolge l'operazione divisionale.

Contenuto

La divisione ha per oggetto la massa dei beni facenti parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione, tenuto conto delle detrazioni per i debiti ereditari e delle aggiunte derivanti dalla collazione delle donazioni ricevute in vita dai coeredi.

Profili applicativi

La corretta individuazione della massa da dividere è il presupposto tecnico indispensabile per ogni successiva operazione di formazione delle porzioni: solo definendo con precisione cosa rientra nella divisione se ne può assicurare una ripartizione equa.

In sintesi

La divisione riguarda la massa ereditaria complessiva, corretta dai debiti da detrarre e dalle donazioni da collazionare.