Art. 737 C.C. – Soggetti tenuti alla collazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Soggetti Obbligati

I figli (legittimi e naturali) e i loro discendenti (anche se hanno rinunziato all’eredità), e il **coniuge** che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che ne siano stati espressamente dispensati dal donante.

Comma 2: Dispensa dalla Collazione

La dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della **quota disponibile** (Art. 556 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

La collazione è l'obbligo, imposto dalla legge ai discendenti e al coniuge del defunto che accettino l'eredità in concorso con altri coeredi, di conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal de cuius, al fine di garantire una divisione equa in proporzione alle quote.

Contenuto

  1. Sono soggetti a collazione i figli e i loro discendenti, nonché il coniuge, che concorrono nella successione con altri coeredi dello stesso ordine.
  2. Devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo dispensa espressa del donante.
  3. Non sono soggetti a collazione: le spese di mantenimento, educazione, istruzione e malattia; i regali d'uso; le spese nuziali nei limiti dell'uso e dello stato patrimoniale del donante; i frutti dei beni donati.

Profili applicativi

La collazione è distinta dalla riduzione per lesione di legittima: la riduzione tutela la quota di riserva dell'erede leso e si propone come azione giudiziaria; la collazione è un meccanismo automatico che opera al momento della divisione per garantire l'equità tra coeredi della stessa categoria. La dispensa dalla collazione può essere prevista dal donante nell'atto di donazione o nel testamento e deve essere espressa; la dispensa non opera però se la donazione lede la legittima degli altri coeredi. La collazione avviene in natura (conferendo i beni donati alla massa) o per imputazione (deducendo il valore dalla quota del collante), a scelta dell'erede obbligato per gli immobili.

In sintesi

L'art. 737 c.c. impone ai figli, ai loro discendenti e al coniuge che concorrano nell'eredità di conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto, garantendo l'equità della divisione al netto delle liberalità ricevute in anticipo, salvo dispensa del donante.