Testo della norma
Comma 1: Soggetti Obbligati
I figli (legittimi e naturali) e i loro discendenti (anche se hanno rinunziato all’eredità), e il **coniuge** che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che ne siano stati espressamente dispensati dal donante.
Comma 2: Dispensa dalla Collazione
La dispensa dalla collazione non produce effetto se non nei limiti della **quota disponibile** (Art. 556 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
La collazione è l'obbligo, imposto dalla legge ai discendenti e al coniuge del defunto che accettino l'eredità in concorso con altri coeredi, di conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal de cuius, al fine di garantire una divisione equa in proporzione alle quote.
Contenuto
Profili applicativi
La collazione è distinta dalla riduzione per lesione di legittima: la riduzione tutela la quota di riserva dell'erede leso e si propone come azione giudiziaria; la collazione è un meccanismo automatico che opera al momento della divisione per garantire l'equità tra coeredi della stessa categoria. La dispensa dalla collazione può essere prevista dal donante nell'atto di donazione o nel testamento e deve essere espressa; la dispensa non opera però se la donazione lede la legittima degli altri coeredi. La collazione avviene in natura (conferendo i beni donati alla massa) o per imputazione (deducendo il valore dalla quota del collante), a scelta dell'erede obbligato per gli immobili.
In sintesi
L'art. 737 c.c. impone ai figli, ai loro discendenti e al coniuge che concorrano nell'eredità di conferire alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto, garantendo l'equità della divisione al netto delle liberalità ricevute in anticipo, salvo dispensa del donante.