Art. 739 C.C. – Donazioni fatte a eredi non successivi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Successione per Rappresentazione

Non è dovuta la collazione delle donazioni fatte ai discendenti dell’erede, o al coniuge dell’erede.

Comma 2: Donazioni a Rappresentato

Tuttavia, se il discendente succede per **rappresentazione**, egli deve conferire anche ciò che è stato donato al suo ascendente (il rappresentato).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende l'obbligo di collazione anche a chi ha ricevuto una donazione prima ancora di essere formalmente chiamato all'eredità.

Contenuto

Le donazioni fatte a chi non era ancora erede al momento in cui le ha ricevute, ma lo diventa successivamente, sono comunque soggette a collazione se il beneficiario accetta l'eredità, in coerenza con la finalità equitativa dell'istituto.

Profili applicativi

Il momento in cui è stata ricevuta la donazione non incide sull'obbligo di collazione: ciò che rileva è la qualità di erede al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dal fatto che tale qualità fosse già acquisita quando la liberalità è stata ricevuta.

In sintesi

Anche le donazioni ricevute prima di diventare erede sono soggette a collazione, se poi si accetta l'eredità.