Testo della norma
Comma 1: Successione per Rappresentazione
Non è dovuta la collazione delle donazioni fatte ai discendenti dell’erede, o al coniuge dell’erede.
Comma 2: Donazioni a Rappresentato
Tuttavia, se il discendente succede per **rappresentazione**, egli deve conferire anche ciò che è stato donato al suo ascendente (il rappresentato).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende l'obbligo di collazione anche a chi ha ricevuto una donazione prima ancora di essere formalmente chiamato all'eredità.
Contenuto
Le donazioni fatte a chi non era ancora erede al momento in cui le ha ricevute, ma lo diventa successivamente, sono comunque soggette a collazione se il beneficiario accetta l'eredità, in coerenza con la finalità equitativa dell'istituto.
Profili applicativi
Il momento in cui è stata ricevuta la donazione non incide sull'obbligo di collazione: ciò che rileva è la qualità di erede al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dal fatto che tale qualità fosse già acquisita quando la liberalità è stata ricevuta.
In sintesi
Anche le donazioni ricevute prima di diventare erede sono soggette a collazione, se poi si accetta l'eredità.