Testo della norma
Comma 1: Successione Diretta
Il discendente che succede per diritto proprio deve conferire ciò che gli è stato donato, ma non ciò che è stato donato al suo ascendente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Coordina la collazione con le donazioni fatte non direttamente all'erede, ma a un suo discendente.
Contenuto
Le donazioni fatte al discendente di chi diventa erede non sono soggette a collazione da parte dell'erede stesso, salvo che il discendente succeda per rappresentazione al donatario, nel qual caso l'obbligo di collazione torna a operare.
Profili applicativi
La distinzione riflette la logica sottostante alla collazione: l'obbligo grava su chi ha ricevuto la liberalità e concorre come erede, mentre non si estende automaticamente a soggetti diversi che abbiano ricevuto donazioni indirettamente collegate all'erede.
In sintesi
Le donazioni fatte al discendente dell'erede non sono di regola soggette a collazione, salvo che il discendente succeda per rappresentazione.