Art. 740 C.C. – Donazioni fatte al discendente dell’erede

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Successione Diretta

Il discendente che succede per diritto proprio deve conferire ciò che gli è stato donato, ma non ciò che è stato donato al suo ascendente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina la collazione con le donazioni fatte non direttamente all'erede, ma a un suo discendente.

Contenuto

Le donazioni fatte al discendente di chi diventa erede non sono soggette a collazione da parte dell'erede stesso, salvo che il discendente succeda per rappresentazione al donatario, nel qual caso l'obbligo di collazione torna a operare.

Profili applicativi

La distinzione riflette la logica sottostante alla collazione: l'obbligo grava su chi ha ricevuto la liberalità e concorre come erede, mentre non si estende automaticamente a soggetti diversi che abbiano ricevuto donazioni indirettamente collegate all'erede.

In sintesi

Le donazioni fatte al discendente dell'erede non sono di regola soggette a collazione, salvo che il discendente succeda per rappresentazione.