Art. 741 C.C. – Donazioni indirette

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Liberalità da Conferire

È soggetto a collazione tutto ciò che il coerede ha ricevuto dal defunto per **donazione**, direttamente o **indirettamente**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 741 c.c. disciplina la collazione dei beni mobili ricevuti per donazione, stabilendo che avviene sempre per imputazione e non in natura: il coerede che ha ricevuto beni mobili in donazione ne imputa il valore alla propria quota ereditaria anziché conferire fisicamente i beni alla massa.

Contenuto

La collazione dei beni mobili si fa imputando il loro valore alla quota dell'erede obbligato alla collazione, senza conferire i beni stessi. Il valore da imputare è quello che i beni avevano al tempo dell'apertura della successione, non al tempo della donazione. Se il valore del bene mobile donato supera la quota del coerede obbligato, il coerede deve versare la differenza in denaro alla massa ereditaria (conguaglio). Per gli immobili, il coerede può invece scegliere tra la collazione in natura (conferire l'immobile alla massa) e la collazione per imputazione (dedurre il valore dalla propria quota).

Profili applicativi

Il criterio di valutazione al momento dell'apertura della successione garantisce che i coeredi siano posti su un piano di parità: le fluttuazioni di valore tra il momento della donazione e quello della successione non influenzano l'equità della divisione. La scelta tra collazione in natura e per imputazione per i beni immobili (spettante al coerede obbligato) è irrevocabile una volta esercitata. Se il bene donato è stato alienato o distrutto, la collazione avviene sempre per imputazione del valore al momento dell'apertura della successione, a prescindere dal prezzo eventualmente realizzato con l'alienazione.

In sintesi

L'art. 741 c.c. stabilisce che la collazione dei beni mobili avviene sempre per imputazione del loro valore — calcolato all'apertura della successione — sulla quota del coerede obbligato, senza conferimento fisico dei beni; per gli immobili il coerede può scegliere tra imputazione e conferimento in natura.