Art. 742 C.C. – Esclusioni dalla collazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Spese Non Soggette

Non sono soggette a collazione le spese di **mantenimento** e di **educazione**, quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie per abbigliamento o per nozze.

Comma 2: Liberalità d’Uso

Non sono soggette a collazione le **liberalità d’uso** (regali fatti in occasione di feste o ricorrenze, in conformità agli usi).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua alcune categorie di liberalità che, per la loro natura ordinaria e ricorrente, restano estranee all'obbligo di collazione.

Contenuto

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, e quelle ordinariamente sostenute per l'abbigliamento e altre esigenze correnti, così come i doni di modico valore fatti in occasioni particolari, secondo gli usi.

Profili applicativi

L'esclusione di queste voci evita che l'ordinaria assistenza fornita dal defunto ai propri familiari in vita, spesso di natura non patrimoniale nel senso proprio del termine, venga trattata come una liberalità da riequilibrare tra i coeredi in sede di divisione.

In sintesi

Spese di mantenimento, educazione, malattia e doni di modico valore non sono soggetti a collazione.