Testo della norma
Comma 1: Frutti e Interessi da Conferire
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che a decorrere dal giorno in cui si è aperta la **successione**.
Comma 2: Calcolo su Cose e Denaro
Il calcolo dei frutti si fa computando con riguardo a ogni anno e a ogni quota e si applicano gli interessi legali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende l'obbligo di collazione anche ai proventi economici prodotti dai beni donati, e non solo ai beni in sé.
Contenuto
I beni soggetti a collazione producono frutti e interessi a decorrere dall'apertura della successione, che devono essere conferiti insieme al bene o al suo valore, in modo da assicurare un riequilibrio completo tra i coeredi.
Profili applicativi
L'estensione della collazione ai frutti e agli interessi maturati evita che il donatario possa beneficiare, oltre che del bene originario, anche dei suoi proventi successivi senza doverne rendere conto agli altri coeredi in sede di divisione.
In sintesi
Anche i frutti e gli interessi maturati sui beni donati dopo l'apertura della successione devono essere conferiti in collazione.