Art. 746 C.C. – Collazione di beni immobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Collazione per Immobili

La collazione di un bene immobile si fa a scelta del coerede donatario:
1. Conferendolo in **natura** (restituendo l’immobile alla massa ereditaria);
2. Per **imputazione** (detraendo il valore del bene dalla propria quota).

Comma 2: Immobile Alienato/Ipotecato

Se l’immobile è stato **alienato** o **ipotecato**, la collazione si fa solo per **imputazione** (salvo che il coerede preferisca conferirlo in natura, liberandolo da ogni peso).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le modalità tecniche con cui può concretamente avvenire la collazione quando ha per oggetto beni immobili.

Contenuto

La collazione degli immobili può avvenire in natura, con il conferimento effettivo del bene alla massa ereditaria, oppure per imputazione, trattenendo il donatario il bene stesso e conferendone solo il valore, che viene detratto dalla sua porzione.

Profili applicativi

La duplice possibilità, in natura o per imputazione, offre flessibilità al donatario tenuto alla collazione, consentendogli di scegliere la modalità più adatta alla propria situazione concreta, pur assicurando comunque il riequilibrio patrimoniale tra i coeredi.

In sintesi

La collazione di immobili può avvenire conferendo il bene in natura o trattenendolo con imputazione del suo valore alla propria quota.