Art. 747 C.C. – Collazione per imputazione nel caso di immobile alienato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Valore da Imputare

Se il coerede ha alienato l’immobile donatogli, la collazione per imputazione è fatta con riguardo al **valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione** (morte del defunto).

Comma 2: Detrazione del Prezzo

Se il prezzo dell’alienazione è stato impiegato per acquistare un altro immobile, il coerede non è tenuto a conferire quest’ultimo, ma solo il **valore del bene originario** (con la detrazione delle spese necessarie per l’acquisto e i miglioramenti).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina la collazione per imputazione con l'ipotesi in cui l'immobile donato non sia più nella disponibilità del donatario al momento della divisione.

Contenuto

Se l'immobile donato è stato alienato dal donatario prima della divisione, la collazione avviene per imputazione, conferendo il valore che l'immobile aveva al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dal prezzo eventualmente ricavato dalla vendita.

Profili applicativi

Il riferimento al valore all'apertura della successione, e non al prezzo di vendita, garantisce coerenza con il criterio generale di stima già visto per la formazione delle porzioni, evitando che l'alienazione del bene alteri l'equilibrio tra i coeredi.

In sintesi

Se l'immobile donato è stato venduto dal donatario, la collazione avviene per il suo valore all'apertura della successione.