Art. 749 C.C. – Collazione di mobili

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Collazione dei Mobili

La collazione dei beni mobili si fa solo per **imputazione**, in base al valore che avevano al momento dell’**apertura della successione**.

Comma 2: Criteri di Stima

Se non si può determinare il valore in base ai prezzi di mercato, si procede alla stima secondo le **regole stabilite per i beni mobili ereditari** (Art. 729 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Stabilisce il criterio di valutazione applicabile alla collazione dei beni mobili donati.

Contenuto

I beni mobili oggetto di donazione si collazionano in base al loro valore al tempo in cui la donazione è stata effettuata, salvo diversa regola prevista dalla legge per particolari categorie di beni mobili.

Profili applicativi

Il riferimento al valore al momento della donazione, diverso dal criterio previsto per gli immobili, riflette le peculiarità dei beni mobili, spesso soggetti a rapida obsolescenza o comunque a valutazioni più agevoli al momento in cui il trasferimento è avvenuto.

In sintesi

I beni mobili donati si collazionano in base al loro valore al momento della donazione.