Art. 750 C.C. – Collazione di denaro

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Collazione di Denaro

La collazione del denaro donato si fa **prendendo una minore quantità di denaro** dal *relictum* (la massa ereditaria) e, in mancanza, mediante **imputazione** del valore corrispondente alla propria quota.

Comma 2: Aggiornamento Monetario

Il denaro soggetto a collazione è imputato secondo il suo **valore nominale**.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fissa un criterio semplice e certo per la collazione delle somme di denaro ricevute in donazione.

Contenuto

Il denaro ricevuto in donazione si collaziona per il suo valore nominale, senza rivalutazione, salvo che sia diversamente disposto dal testatore o previsto dalla legge per specifiche circostanze.

Profili applicativi

La collazione per valore nominale, pur non tenendo conto dell'eventuale svalutazione monetaria intervenuta nel tempo, offre un criterio semplice e prevedibile, evitando complesse operazioni di rivalutazione che potrebbero generare ulteriori contenziosi tra i coeredi.

In sintesi

Il denaro donato si collaziona al suo valore nominale, senza tener conto della successiva svalutazione.